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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 dicembre 1917, n. 2160

Col quale vengono stabilite le cauzioni da prestarsi dai funzionari ff. da economi di alcuni Istituti artistici del Regno. (017U2160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1918
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-3-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Visto il R. decreto 28 luglio 1910, n. 595, che approva le tabelle delle cauzioni da prestarsi dai funzionari delegati alla gestione dei fondi per i monumenti, i musei, le gallerie, gli uffici di esportazione e gli scavi di antichità del Regno;
Considerata l'opportunità di stabilire una cauzione adeguata all'importanza delle somme di cui hanno abitualmente il maneggio i funzionari ff. di economi dei seguenti Istituti:
Messina - Soprintendenza musei e gallerie;
Roma - Museo di Castel Sant'Angelo;
Roma - Gabinetto fotografico;
Siracusa - Soprintendenza scavi della Calabria;
Urbino - Galleria nazionale delle Marche;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le cauzioni da prestarsi dai funzionari delegati alla gestione dei fondi degli uffici suddetti sono fissate nelle somme e capitali seguenti:

Messina - Soprintendenza musei e gallerie, lire trecento;

Roma - Museo di Castel Sant'Angelo, lire cinquecento;

Roma - Gabinetto fotografico, lire duecentocinquanta;

Siracusa - Soprintendenza scavi della Calabria, lire quattrocento;

Urbino - Galleria nazionale delle Marche, lire cento.