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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4224

Che separa il comune di Sperlinga dalla sezione principale del collegio elettorale di Nicosia, e lo costituisce in sezione distinta dello stesso collegio. (077U4224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1878
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-1-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;
Veduta la istanza del comune di Sperlinga onde essere costituito sezione del collegio elettorale di Nicosia, n. 126, separatamente da quella principale del collegio stesso, cui fu sino ad ora unito;
Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;
Udito il consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Sperlinga è separato dalla sezione principale del collegio elettorale di Nicosia, e formerà una sezione distinta dello stesso collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1878

Reg. 93 Atti del Governo a f. 135. G. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.

F. Crispi.