stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 dicembre 1896, n. CCCCXLVII (447)

Che autorizza il comune di Savona a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria, sull'alcool, sull'acquavite e sui liquori, in luogo ed a compensazione della tassa comunale per la loro vendita al minuto entro la linea stessa, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento di quello governativo. (9600447R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1897
nascondi
vigente al 23/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-2-1897

Art. 1


Che autorizza il comune di Savona a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria, sull'alcool, sull'acquavite e sui liquori, in luogo ed a compensazione della tassa comunale per la loro vendita al minuto entro la linea stessa, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento di quello governativo in conformità della seguente tariffa:

Alcool ed acquavite sino a 59° gradi
dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . . . . . . . Ett. L. 7.-- Alcool ed acquavite a più di 59° gradi
dell'alcoolometro suddetto e liquori . . . . . . Id. » 8.-- Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . . . caduna » 0.15
- Firmato UMBERTO - Contrassegnato Branca - Visto G. Costa.

Registrato alla Corte dei Conti addì 13 gennaio 1897.

Reg. 209. Atti del Governo a f. 32.