stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. (18G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2018
nascondi
vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  12-7-2018

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7;
Visti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale, il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante, il primo, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi», il secondo, «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 5, che riforma la disciplina relativa alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242 e 243 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del sitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
(Omissis).
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
(Omissis).
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3. (Concorso pubblico per titoli ed esami). - (Omissis).
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146:
«Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Concorso pubblico per titoli ed esami";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.";
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il concorso pubblico per titoli ed esami»;
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "prova orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli";
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.";
h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale.
A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.";
i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.";
l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Modalità di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.";
m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.";
n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.";
o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1.
Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.";
p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. (Trattamento economico degli allievi). - 1.
Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.
Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.";
q) le parole: "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - (Omissis).
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi da 102 a 107 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013):
«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».