stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1643

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore di Roma per una parte della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151 approvato con decreto presidenziale 8 novembre 1957, n. 1418, relativo all'area compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-4-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Visto il decreto presidenziale 8 novembre 1957, n. 1413, con il quale è stato approvato, con lo stralcio specificato nelle premesse del decreto stesso, il piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120;
Vista la domanda in data 1 settembre 1962, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale 4 agosto 1961, n. 1391, approvata dal Ministero dell'interno il 29 maggio 1962, l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione di una parte della zona come sopra stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini stabiliti, una opposizione da parte della Società Flaminia Nuova (1) alla quale il Comune ha controdedotto;
Considerato che la variante proposta prevede la sistemazione urbanistica della zona ubicata ai lati della nuova via Flaminia ed a sud del fosso di Acquatraversa, mediante la creazione di due limitate zone a caratteristiche speciali e l'inserimento di un complesso parrocchiale;
Considerato per quanto concerne la previsione del complesso parrocchiale che essa appare meritevole di approvazione sia in ordine ai criteri di scelta dell'area che alla sua particolare destinazione, a servizio del vicino quartiere già in gran parte realizzato;
che per quanto attiene le zone "a caratteristiche speciali" esse presentano una sistemazione edilizia che non si armonizza in modo soddisfacente all'ambiente edilizio circostante e all'andamento altimetrico delle aree interessate, e che in relazione a quanto sopra si ritiene opportuno stralciare dall'approvazione della presente variante, la previsione delle zone di che trattasi;
Considerato che l'opposizione Società Flaminia Nuova (1), in quanto riferita alle aree da stralciare dall'approvazione non dà luogo a provvedere;
Ritenuto che la variante di che trattasi comporta modifiche al piano regolatore di massima, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1962, n. 16170 R 62/1143 con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante in questione;
Considerato che per l'attuazione della variante stessa si ritiene congruo il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;
che, essendo limitata l'approvazione del progetto comunale alla sola previsione del complesso parrocchiale, non si è ritenuto necessario sottoporre il progetto stesso al parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 febbraio 1962, n. 17;
Visto il voto n. 776 emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;
Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 16 luglio 1931, n. 981;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

È approvata, limitatamente alla previsione del complesso parrocchiale, la variante bis al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120.
La variante sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala, 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà vincolate.
Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni previste nella variante di cui sopra, è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni previste nella

variante di cui sopra, è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965

Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 90. - VILLA