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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1915, n. 1917

Col quale viene autorizzata la coniazione di nuove monete divisionali d'argento. (015U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1916
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  6-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la convenzione monetaria stipulata tra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Grecia e la Svizzera il 4 novembre 1908 ed approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, con la quale fu assegnato all'Italia un contingente di L. 540,800,000 in monete divisionali di argento, in ragione di L. 16 per abitante, con la facoltà di utilizzare per le nuove coniazioni verghe di argento fino ad un terzo delle coniazioni annuali ed al limite di L. 12 per abitante, e al di là di questi limiti, fino a raggiungere la detta quota di L. 16 per abitante, con l'obbligo di procedere alla corrispondente demonetazione di scudi d'argento di conio nazionale;
Veduto il R. decreto 27 settembre 1914, n. 1173, che autorizza nuove coniazioni di spezzati d'argento e stabilisce il riparto per tagli delle monete medesime;
Considerato che con le coniazioni, autorizzate dal presente decreto, pur tenendo conto dei biglietti emessi in forza della legge 19 dicembre 1910, n. 888, ammontanti a L. 32.500.000, non si raggiunge ancora il limite di L. 12 per abitante fissato dalla convenzione e che quindi permane la facoltà di eseguire coniazioni per un terzo con verghe di argento;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La R. Zecca è autorizzata a provvedere alla coniazione di nuove monete divisionarie d'argento per un valore nominale di lire quaranta milioni cinquecentosessantamila, di cui venti milioni cinquecentosessantamila in pezzi da due lire e venti milioni in pezzi da una lira.