stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 dicembre 1882, n. DCCCXIX (819)

Che approva la società anonima Edificatrice Savignanese. (8200819R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1883
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  11-2-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società anonima per azioni nominative, sedente in Savignano di Romagna, col nome di Società anonima Edificatrice Savignanese col capitale nominale di L. 60,000, diviso in n. 1000 azioni da L. 60 ciascuna, e colla durata di 25 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;
Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865 n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il Consiglio di Stato,

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La società anonima per azioni nominative, denominatasi Società anonima edificatrice Savignanese sedente in Savignano di Romagna, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 12 aprile 1882, rogato dal notaro Lodovico Stambazzi, è autorizzata; e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato, salve le modificazioni seguenti:

a) In fine dell'art. 6 sono aggiunte le parole seguenti: «Salvo l'adempimento delle condizioni volute dalla legge.»

b) L'art. 13 è soppresso e vi è sostituito il seguente: «Art. 13 Se l'azionista è in mora nei versamenti dei quarentesimi ancora dovuti sul valore delle azioni, la società procederà a termini degli articoli 153 e 154 del codice di commercio.»