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REGIO DECRETO 10 dicembre 1893, n. DCLXXXVIII (688)

Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Terni. (9300688R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1894
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-1-1894

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 3 luglio 1892, che accordava al comune di Terni di applicare in detto anno la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire 350;
Veduta la deliberazione 16 settembre 1892 di quel consiglio comunale, con cui si è confermato il detto massimo anche pel 1893;
Veduta la deliberazione 3 novembre 1893 della giunta provinciale amministrativa di Perugia, che approva quella succitata del comune di Terni;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Terni di mantenere pel solo anno 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire trecentocinquanta (L. 350).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1893.

Reg. 194. Atti del Governo a f. 43. Petrecca.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò.

L. Gagliardo.