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REGIO DECRETO 30 novembre 1899, n. CCCXC (390)

Che modifica alcuni articoli del regolamento del regio collegio Ghislieri in Pavia. (9900390R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1900
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  4-2-1900

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), che approva lo statuto ed il regolamento del regio collegio Ghislieri in Pavia;
Viste le modificazioni proposte dal consiglio d'amministrazione di detto collegio per ciò che riguarda la retribuzione del rettore e la liquidazione della pensione a suo favore;
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 29 dello statuto e 18, 44, 163, 164, 165, 166, 169 del regolamento del regio collegio Ghislieri in Pavia sono sostituiti i seguenti:

Statuto.

Art. 29. Agl'impiegati, alle vedove e ai loro figli è concessa una pensione nella misura e sotto le condizioni stabilite dal regolamento.

Il diritto alla pensione decorre dopo quindici anni di servizio effettivo prestato al collegio.

Nel computo del servizio per liquidare la pensione non si tien conto di quello prestato in altri uffici. In favore del rettore invece sarà computato fino al massimo di dieci anni quello prestato allo Stato o ad altre amministrazioni pubbliche che concedono pensione.

Il servizio di minor durata può dar luogo a provvedimenti eccezionali.

Regolamento.

Art. 18. Il rettore abita nel convitto in stanze assegnate a lui ed alla sua famiglia: non può avere altro impegno fuori del collegio, né assentarsi dalla città senza aver provveduto alla supplenza.

Art. 44. L'assistente e gli alunni sono mantenuti a carico del collegio col seguente trattamento:

alla levata: caffè nero;

alla colazione: caffè e panna o una pietanza con un quinto di litro di vino;

al pranzo: minestra, due pietanze, formaggio, frutta, o paste dolci e tre quinti di litro di vino;

Il pane si distribuisce alla colazione ed al pranzo in ragione del bisogno individuale.

Art. 163. L'impiegato in pianta stabile, che dopo trascorsi quindici anni di non interrotto effettivo servizio è riconosciuto impotente a continuarlo, ha diritto alla pensione in ragione di tanti quarantesimi sullo stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati al collegio. Pel rettore si avrà riguardo allo speciale disposto dell'art. 29 dello statuto.

A tal fine sarà fatta la trattenuta annua sullo stipendio del 3 per 100 per tutto il tempo che dura il servizio dell'impiegato medesimo.

Queste trattenute costituiscono il fondo annuo per la pensione.

Art. 164. La pensione è liquidata sulla media dello stipendio dell'ultimo triennio di servizio effettivo. Nello stipendio si comprendono gli aumenti quinquennali, non gli altri emolumenti, qualunque ne sia la natura. Si fa eccezione pel rettore al quale la pensione verrà liquidata sullo stipendio iniziale, senza riguardo né agli emolumenti in natura, né agli aumenti quinquennali.

Art. 165. Nel liquidare la pensione si computa esclusivamente il servizio effettivo prestato al collegio, salvo pel rettore quanto dispone l'art. 29 dello statuto.

Nel computare gli anni di servizio la frazione di tempo minore di sei mesi o di somma minore di una lira non è valutata; la frazione di tempo oltre i sei mesi è considerato come anno intero.

Art. 166. Agli impiegati che per fisica impotenza o per altra causa sono collocati a riposo prima di compiere i quindici anni di servizio effettivo è concessa una indennità di tanti dodicesimi dello stipendio, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 169. Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto.

L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di lire 1,500. Per la vedova del rettore però potrà raggiungere la somma di lire 2,000.