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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2081

Che stabilisce le norme per la valutazione dei titoli e valori nella formazione dei bilanci sino al 31 dicembre 1917, delle Società per azioni, delle opere pie e degli enti morali in genere. (017U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1918
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e della grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le Società per azioni, le Opere pie e gli enti morali in generale, nella formazione dei loro bilanci al 31 dicembre 1917, hanno facoltà di valutare i titoli e valori di loro proprietà ai prezzi di compenso del 30 giugno 1914, con la detrazione in misura non inferiore all'otto per cento dei detti prezzi di compenso per i valori il cui prezzo corrente sia disceso a questo limite o al disotto.

I titoli di debito redimibili saranno inscritti nel bilancio al 3 dicembre 1917 per lo stesso valore indicato nel bilancio del 1916.

I titoli di Stato o garantiti dallo Stato, acquistati dopo il luglio 1914 saranno inscritti o mantenuti in bilancio al prezzo di acquisto.

Per le Casse di risparmio e per i Monti di pietà autorizzati a ricevere depositi valgono le norme da emanare dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Ciuffelli - Nitti - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.