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REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1937

Che approva le norme di carattere transitorio per la costruzione, in Roma, di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore. (020U1937)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1921
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-2-1921

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1522, col quale fu approvato il regolamento edilizio speciale per la città di Roma;

Viste le deliberazioni 22 e 26 marzo 1920, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, con le quali il Consiglio comunale di Roma, derogando ad alcune disposizioni di detto regolamento, approvò delle norme di carattere transitorio per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore in vigore;

Visto le norme stesse;

Ritenuto che contro le citate deliberazioni ha fatta opposizione l'ingegnere Adolfo Sebastiani, sostenendo: a) mancanza di necessità di una deroga generale al regolamento speciale, la quale profitterà solo ai proprietari dello aree, elevando i prezzi e l'opportunità di provvedere invece caso per caso, per non alterare il carattere di signorilità delle zone in questione; b) la necessità di osservare le forme stabilite per la modificazione dei piani regolatori;

Considerato che la presente acutissima crisi delle abitazioni reclama pronti rimedi ed è quindi urgente adottare tutti quei provvedimenti i quali valgano ad alleviarla;

Che le nuove norme, intese a conseguire un intenso sfruttamento delle aree fabbricabili, sono pertanto giustificate;

Che l'adozione di norme eccezionali caso per caso, mentre non eviterebbe la speculazione sulle aree, arresterebbe le iniziative, aumenterebbe grandemente il lavoro degli uffici e lascerebbe il sospetto di parzialità;

Che la costruzione delle palazzine in luogo dei villini, mentre consente una maggiore utilizzazione del suolo, assicura il raggiungimento degli altri bisogni edilizi, e in particolare dell'aereazione e del decoro;

Che né la legge, né l'atto di approvazione del piano regolatore stabiliscono la definizione giuridica del villino, ma il concetto e le caratteristiche relative trovano vita e forma delle norme costruttive determinate dal regolamento speciale edilizio;

Che pertanto nulla vieta di modificare tali norme senza una contemporanea variante al piano regolatore quando si mantenga inalterato il concetto di fabbricazione estensiva, caratteristica della zona a villini;

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvata le norme di carattere transitorio deliberate dal comune di Roma per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore, giusta il testo contenuto nello schema, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dito a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Peano.

Visto, il guardasigilli: Fera.