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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1084

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-7-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 88, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi
Art. 89. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituita una scuola biennale di specializzazione in chimica e tecnologia della catalisi.
La scuola ha sede presso l'istituto di chimica industriale ed è retta secondo le norme generali dello statuto relative alle scuole di specializzazione dell'Università di Messina e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 90. - Scopo della scuola è quello di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attività di chimico nel campo della catalisi, delle sue applicazioni industriali e di una razionale utilizzazione delle risorse.
Art. 91. - Alla scuola possono iscriversi laureati in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica e in fisica.
Il numero massimo degli iscritti alla scuola viene stabilito di anno in anno dal consiglio della stessa ed approvato dal consiglio di facoltà.
Art. 92. - Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di scienze per un anno ed è riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola, costituito da tutti i docenti, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà di scienze di tutti gli atti e le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.
Art. 93. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola ed integrati da esercitazioni pratiche sono i seguenti:
1° Anno:
1) principi di catalisi eterogenea I (teoria generale);
2) principi di catalisi omogenea;
3) cinetica chimica applicata;
4) processi catalitici industriali I;
5) chimica e chimica fisica dello stato solido;
6) metodi sperimentali in catalisi.
2° Anno:
1) principi di catalisi eterogenea II (meccanismi di reazione);
2) teoria e tecnica del reattore catalitico;
3) processi catalitici industriali II;
4) catalisi enzimatica;
5) elettrocatalisi;
6) catalisi e chimica dell'ambiente;
7) catalisi applicata ai problemi energetici.
Art. 94. - I docenti dei singoli insegnamenti sono proposti, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio della scuola.
Art. 95. - Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze e colloqui tenuti espressamente per il corso in oggetto. È altresì obbligatorio un periodo di internato, della durata di otto mesi, che potrà essere svolto presso gli istituti nei quali si tengono gli insegnamenti di cui all'art. 93 o, previa approvazione del consiglio della scuola, presso altri istituti o laboratori o centri di ricerca.
Art. 96. - Gli esami di profitto sul programma di ciascun insegnamento vengono sostenuti al termine dell'anno di frequenza. Al termine del secondo anno viene sostenuto l'esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su un argomento da lui scelto ed approvato dal direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dello statuto dell'Università.
Art. 97. - Le tasse e soprattasse da pagarsi da parte degli iscritti alla scuola sono le seguenti:

tassa di ammissione (all'atto della domanda). . . . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa di iscrizione (in 4 rate) . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 soprattassa di esame (in 2 rate) . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 contributo di laboratorio (in 3 rate) . . . . . . . . . . . L. 90.000 libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di ripetizione esami . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa ripetizione esami diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 tassa fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 contributo pergamena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa diploma (all'erario) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
Il consiglio di amministrazione, uditi il consiglio della facoltà di scienze ed il senato accademico, fisserà d'anno in anno:
a) quale quota delle tasse, sopratasse e dei contributi deve essere versata alla scuola per il suo funzionamento;
b) quali emolumenti debbono essere corrisposti ai singoli insegnanti per i corsi di lezione, per le esercitazioni e per gli esami.
Art. 98. - Al finanziamento della scuola viene provveduto oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi dei Ministeri ed assessorati regionali interessati o di altri enti o istituzioni, pubblici o privati, che intendano cooperare al raggiungimento dei fini che la scuola si propone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1979

Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 328