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REGIO DECRETO 23 dicembre 1897, n. CCCCIX (409)

Che modifica la tariffa per la concessione dei mutui dell'istituto italiano di credito fondiario. (9700409R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1898
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-2-1898

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 5, penultimo capoverso, della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª);
Veduti gli art. 4 e 7 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 66;
Veduti gli art. 12 e 13 del regio decreto 9 luglio 1891, n. 397, che approva le norme per la concessione dei mutui e le tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario, seguito dall'altro regio decreto 31 dicembre 1896, n. CCCCLI (parte supplementare);
Veduta la deliberazione presa dal consiglio d'amministrazione del menzionato istituto nella adunanza del 28 novembre 1897;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Sentito

il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'istituto italiano di credito fondiario, cominciando dal 1° gennaio 1898, invece di far depositare a fondo perduto, all'atto della presentazione delle domande di mutuo, il decimo delle spese proporzionali di trattazione, esigerà soltanto un piccolo deposito fisso, come appresso:

L. 5 (lire cinque) per le domande sino a L. 20,000 (lire ventimila), e L. 10 (lire dieci) per le domande di somma superiore qualsiasi.

Per le domande ritirate o respinte delle quote di deposito saranno devolute all'istituto, a titolo di rifacimento di spese di posta e di stampa, per le domande ammesse alla trattazione, se ne terrà invece conto all'atto della richiesta dell'intero deposito, secondo la tariffa in vigore, la quale rimane in tutto il resto invariata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1897.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1898.

Reg. 214. Atti del Governo a f. 26. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli

F. Cocco-Ortu.