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LEGGE 8 marzo 2017, n. 44

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (17G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2017
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-4-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
c) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;
d) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati "siti» sono inserite le seguenti: «ed elementi»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
f) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;
i) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole»;
l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
m) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;
o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 1 (Valore simbolico dei siti e degli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO). - 1. I siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito denominati "siti ed elementi italiani UNESCO", sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 2 (Priorità di intervento). - 1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli elementi italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 3 (Piani di gestione). - 1. Per assicurare la conservazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice".».
- Il testo dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 4 (Misure di sostegno). - 1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti e degli elementi italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;
d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'art. 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1».
- Il titolo della legge 20 febbraio 2006, n. 77, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO.».