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REGIO DECRETO 8 dicembre 1895, n. DCCXXIX (729)

Che autorizza il comune di Casapulla a riscuotere in luogo della tassa sulla minuta vendita sulle bevande un dazio addizionale superiore al 50 per cento di quello governativo. (9500729R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1896
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-1-1896

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Veduta la deliberazione del 26 ottobre 1895, con la quale il consiglio comunale di Casapulla, in luogo ed a compensazione della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose dentro la linea daziaria, ha elevato oltre il 50 % del dazio governativo il dazio addizionale per il vino e l'aceto in fusti, per il mosto e per l'uva;

Ritenuto

che il dazio addizionale che il detto comune vorrebbe poter riscuotere, non eccede la misura per compensarlo del reddito della tassa di minuta vendita, qualora la riscuotesse col metodo stabilito pei comuni aperti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Casapulla è autorizzato a riscuotere, in luogo ed a compensazione della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose dentro la linea daziaria, un dazio addizionale, superiore al 50 % del dazio governativo, per il vino, l'aceto, il mosto e l'uva che s'introdurranno in essa linea.

Il dazio addizionale che il detto comune potrà riscuotere, è quello risultante dall'unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1895.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1895.

Reg. 203. Atti del. Governo a f. 82. G. Cappiello.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda.

P. Boselli.