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REGIO DECRETO 9 ottobre 1910, n. DXXIX (529)

Col quale si autorizza la costruzione e l'esercizio di una linea tramviaria urbana dalla città di Spezia alla frazione di Cadimare. (1000529R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1911
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-9-1911

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto in data 3 luglio 1902, numero CCCLXXXIX (parte supplementare), col quale la Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia, fu autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie in quella città;
Vista la domanda della Società stessa in data 15 luglio 1909, diretta ad ottenere l'autorizzazione a costruire ed esercitare a trazione elettrica un nuovo tronco di tramvia urbana dalla stessa città di Spezia alla frazione di Cadimare;
Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, nonché il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1910, n. 306;
Ritenuto che per le linee tramviarie di Spezia esercitate dalla stessa Società il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa fu già determinato, in relazione all'art. 52 del citato regolamento 17 giugno 1900, in L. 12 a chilometro, sicchè per la nuova linea può determinarsi nella stessa misura;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica una linea tramviaria urbana a scartamento normale dalla città di Spezia alla frazione di Cadimare, giusta il progetto con bollo del locale ufficio del registro portante le date del 16 luglio, 23 ottobre e 16 novembre 1909, vistato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, nonché sotto le prescrizioni del voto 13 marzo 1910, n. 216, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.