stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1294

Misure per il 1958 del contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-4-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie:
nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B;
nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.