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REGIO DECRETO 25 novembre 1869, n. MMCCXCVI (2296)

Relativo all'esercizio dello scalo detto del Passo Nuovo a San Pier d'Arena. (6902296R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1870)
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Testo in vigore dal:  10-1-1870

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 23 maggio 1854, n. 1718, per la concessione al Municipio di San Pier d'Arena di una ferrovia di comunicazione fra quell'abitato ed il porto di Genova, e per la costruzione di un ponte da sbarco nel porto stesso;
Vista la Legge 4 luglio 1858, n. 2897, per l'acquisto di detta ferrovia, e dell'annessovi scalo nel porto di Genova, da parte del Governo;
Visto il Regolamento approvato col R. Decreto 4 luglio 1858, n. 2908, per l'esercizio del predetto scalo;
Visto l'articolo 60 delle tariffe pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4334;
Vista la Convenzione per la cessione delle ferrovie dello Stato alla Società dell'Alta Italia, approvata colla Legge 14 maggio 1865, n. 2279;
Visto l'articolo 25 del Regolamento sul facchinaggio degli scali marittimi della città di Genova, deliberato da quel Consiglio comunale in esecuzione della Legge 29 maggio 1864, n. 1797, ed approvato con Nostro Reale Decreto 19 ottobre 1865, con cui si è fatta la riserva di provvedere per mezzo di disposizioni speciali all'equiparazione dello scalo del Passo Nuovo agli altri scali del porto;
Visti i reclami dei facchini del porto di Genova per essere ammessi al libero lavoro sulle calate del Passo Nuovo, riservate finora esclusivamente al servizio della ferrovia;
Viste le deliberazioni del Municipio e della Camera di commercio in appoggio ai reclami suddetti;
Vista la relazione della Commissione nominata con Decreto 9 agosto precedente, per la delimitazione di quella parte dello scalo del Passo Nuovo in cui la Società ferroviaria dell'Alta Italia potrà continuare con agenti suoi proprii il carico e scarico delle merci;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e di altri Consulenti legali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla conciliazione delle esigenze del libero esercizio delle calate del porto con quelle del servizio ferroviario;

Sulla

proposizione fattaci dal Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze e della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'esercizio dello scalo costruito nel porto di Genova dal Municipio di San Pier d'Arena in continuazione della strada ferrata concessagli colla Legge 23 maggio 1854, n. 1718, e rilevato in forza della Legge 4 luglio 1858, n. 2897, dal Governo, a cui è ora subentrata la Società ferroviaria dell'Alta Italia per effetto della Convenzione annessa alla Legge 14 maggio 1865, n. 2279, continuerà ad essere effettuato secondo il Regolamento 4 luglio 1858, n. 2908, e sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni.