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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1916, n. 1842

Col quale viene aggiunto un comma all'art. 23 del regolamento approvato col R. decreto 13 agosto 1913, n. 1161, relativo alla gestione amministrativa e contabile della Colonia eritrea. (016U1842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1917
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-2-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161, che approva il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia eritrea;
Vista la legge 24 maggio 1912, n. 205, sull'ordinamento dell'Eritrea;
Sentito il governatore;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro e quello della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 23 del citato regolamento 15 agosto 1913, n 1161 è aggiunto il seguente comma:

«Si può pure prescindere dagli incanti quando il governatore ne riconosca la Convenienza nell'interesse dell'Amministrazione; in questo caso il decreto di approvazione del contratto sarà opportunamente motivato».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Colosimo - Carcano - Morrone.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.