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REGIO DECRETO 31 dicembre 1896, n. CCCCLI (451)

Che approva le tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario pei mutui 4½ e del 4 per cento. (9600451R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1897
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  9-2-1897

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 4, primo capoverso, della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª);
Veduti gli art. 5 penultimo capoverso e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª);
Veduti gli art. 4, 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 66;
Veduto il regio decreto 9 luglio 1891, n. 397, che approva le norme per la concessione dei mutui e le tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Sentito

il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le unite tariffe dell'istituto italiano di credito fondiario per il calcolo delle semestralità da corrispondersi dai mutuatari pei mutui col saggio d'interesse del 4½, e del 4 per cento, viste d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1896.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1897.

Reg. 209. Atti del Governo a f. 43. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA.

Guicciardini.