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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 505

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-1-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1 giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonché nelle altre zone del territorio nazionale, di- verse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.
3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subìti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;
c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.
5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.
6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.
8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.
9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 6 miliardi l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico- artistico monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici"; quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile: "3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge n. 183/1989, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo":
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi".
- L'art. 33, comma 2, della medesima legge n. 183/1989 è riportato in nota all'art. 4.