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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3238

Convenzioni fra l'Italia ed altri Stati, relative al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'anteriore territorio austriaco, nonchè agli obblighi della gestione della vecchia amministrazione postale austriaca, della I. e R. amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori. (023U3238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 gennaio 1926, n. 955 (in G.U. 19/07/1926, n. 165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-3-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri per le finanze e per le poste ed i telegrafi;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, e precisamente:

1° Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco;

2° Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca della Imperiale e Reale amministrazione postale militare e da campo, nonché della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.