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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3239

Approvazione della Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali; di quella col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali, e della Convenzione con l'Austria, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno circa le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria. (023U3239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 gennaio 1926, n. 955 (in G.U. 19/07/1926, n. 165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-3-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per le finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo o decretato e decretiamo:

Art. 1




Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali;

2° Convenzione con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali;

3° Convenzione con la Repubblica Austriaca, con la Repubblica Cecoslovacca, con lo Stato Polacco, con il Regno di Romania, con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.