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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996, n. 695

Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  21-12-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 3, comma 147, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti, concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili secondo i seguenti principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del medesimo comma:
semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo o attività di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità rispetto ai costi di rilevazione;
prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui ciò sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attività svolta;
Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi rispettivamente il 25 giugno 1996 e il 4 luglio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Contabilità di magazzino
1. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 dello stesso decreto sono
((superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro))
. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.