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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 619

Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1996
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  25-12-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 36, 39 e 41, i quali prevedono che con regolamento siano emanate norme di attuazione delle disposizioni ivi contenute;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedure automatizzate per la gestione dell'attività
degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie
1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze opera, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sulla base del sistema informativo già attivo presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado e presso la commissione tributaria centrale, le cui attività di segreteria sono state automatizzate secondo i piani tecnici di automazione del Ministero delle finanze.
2. Il centro informativo di cui al comma 1:
a) provvede al completamento dell'automazione degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali istituite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché alla conduzione del sistema informativo operante presso la commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento;
b) sulla base delle direttive impartite dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992, cura l'evoluzione delle procedure e l'adeguamento delle stesse alle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, collabora all'addestramento del personale di segreteria per l'utilizzo delle procedure ed all'aggiornamento dello stesso in materia informatica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs. n. 545/1992, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
"Art. 36 (Servizi automatizzati). - 1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.
2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento".
"Art. 39 (Rilevazioni statistiche). - 1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.
2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento".
"Art. 41 (Corsi di aggiornamento). - 1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.
2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabilite con regolamento".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 36 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 37 del D.Lgs.
n. 545/1992 citato in nota al titolo:
"Art. 1 (Le commissioni tributarie). - 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.
2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia".
"Art. 37 (Attività di indirizzo agli uffici periferici). - 1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.
2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici al fine della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso, per la loro organizzazione.
4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa".