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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 404

Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo "La Triennale" di Milano.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-12-1997
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-12-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.
5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni dirigenziali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: "5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro".
- Il testo dell'art. 22, commi 18 e 20, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.
19. (Omissis).
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento".