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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1963

Concernente la composizione del Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore, ed il compenso ai componenti di esso. (015U1963)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1916
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-2-1916

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1915, n. 216;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, numero 1106;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, all'art. 9, e nell'intento di ridurre la spesa;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1915, n. 216, è sostituito il seguente:

Il Consiglio tecnico amministrativo di vigilanza è costituito:

del direttore generale del demanio;

del direttore generale della sanità pubblica;

di un rappresentante del ministro del tesoro, designato da questo fra i funzionari del suo Ministero, di grado non inferiore a capo divisione;

di altri tre membri a scelta del ministro delle finanze, i quali dureranno in carica per un biennio e potranno essere riconfermati;

di un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore a capo sezione, con attribuzioni di segretario, ma senza diritto di voto.

Le nomine, le conferme, le sostituzioni dei componenti il Consiglio e la designazione del suo presidente sono fatte mediante decreto del ministro delle finanze.

La sede del Consiglio è presso il Ministero delle finanze; esso però può tenere le sue adunanze anche a Salsomaggiore o altrove, quando ciò ritenga necessario: come pure può delegare l'adempimento di speciali incarichi ad uno o più dei propri componenti.

A tutti i componenti il Consiglio spetta un compenso individuale di lire dieci per ogni adunanza alla quale prendano parte; tale compenso sarà corrisposto in misura doppia per le adunanze tenute fuori di Roma. L'ammontare complessivo di detto compenso individuale non potrà eccedere lire mille all'anno.

Quando l'opera del Consiglio o dei delegati si svolga altrove che a Roma, spetta inoltre a ciascuno partecipante il rimborso del biglietto di 1° classe in ferrovia.

È in facoltà del Consiglio di proporre le norme pel proprio funzionamento interno, in quanto non contrastino con le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Le norme dovranno essere approvate con decreto Ministeriale.

Il Consiglio comincerà a funzionare col 1° gennaio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Daneo.

Visto, il guardasigilli: Orlando.