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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 novembre 1915, n. 1908

Concernente le disposizioni circa l'esercizio di diritti e l'adempimento di obbligazioni da parte dei richiamati alle armi durante la guerra (015U1908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1916
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-1-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno e coi ministri delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni che riguardano l'esercizio di diritti e l'adempimento di obbligazioni da parte dei richiamati alle armi e di coloro che prestano in qualsiasi modo servizio presso il R. esercito e la R. marina, durante la presente guerra, si applicano a condizione di reciprocità, anche ai cittadini degli Stati belligeranti alleati che si trovino sotto le armi o che prestino servizio presso le forze armate del proprio paese o di paesi alleati.