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LEGGE 30 dicembre 1871, n. 577

Colla quale fino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente. (071U0577)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1872
Gli Allegati annessi al provvedimento sono stati in parte pubblicati nel SO relativo alla GU n. 356 del 30-12-1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))