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REGIO DECRETO 7 dicembre 1884, n. 2837

Col quale le frazioni di Veneri e Collodi sono autorizzate a tenere le proprie rendite e passività patrimoniali distinte da quelle del comune di Pescia. (084U2837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))