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REGIO DECRETO 31 ottobre 1942, n. 1800

Trattamento economico del personale salariato trasferito od in missione in Albania. (042U1800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1942
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-7-1942

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, nonché il relativo regolamento di applicazione approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, numero 1752, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 449, relativo alle opere pubbliche in Albania;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76;
Ritenuta la necessità di disciplinare la posizione giuridica ed amministrativa del personale salariato in servizio in Albania;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai salariati assunti o trasferiti in Albania dall'Amministrazione dello Stato italiano per provvedere al funzionamento dei servizi dipendenti dall'Amministrazione stessa, sono estese - in quanto applicabili, e salvo il disposto dei successivi articoli - le disposizioni vigenti nel Regno:
a) per lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza;
b) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi;
d) per l'iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.