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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1066

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-6-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19 è modificato nel senso che presso la facoltà di giurisprudenza è istituito l'istituto giuridico.
Dopo l'art. 39 è inserito il seguente nuovo articolo, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia:
Art. 40. - Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti:
istituto di clinica medica generale e terapia medica;
istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica;
istituto di clinica dermosifilopatica;
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
istituto di clinica oculistica;
istituto di clinica ortopedica e traumatologica;
istituto di clinica odontoiatrica;
istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
istituto di clinica pediatrica;
istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica;
istituto di radiologia e terapia fisica;
istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; istituto di clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali;
istituto di semeiotica medica;
istituto di anatomia umana normale;
istituto di anatomia e istologia patologica;
istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
istituto di farmacologia;
istituto di fisiologia umana;
istituto di igiene;
istituto di patologia generale;
istituto di chimica biologica.
Art. 59. - Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti:
istituto matematico;
istituto di fisica;
istituto di chimica generale;
istituto di chimica fisica;
istituto di chimica organica;
istituto di geologia;
istituto di mineralogia e petrografia;
istituto di paleontologia;
istituto di zoologia;
istituto di anatomia comparata;
istituto di orto botanico;
istituto di disegno;
osservatorio geofisico.
Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di farmacia:
Art. 69. - Alla facoltà di farmacia è annesso il seguente istituto:
istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.
Dopo l'art. 71, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio:
Art. 72. - Alla facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti:
istituto economico;
istituto economico-aziendale;
istituto statistico-matematico;
istituto giuridico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 83