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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1053

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1980)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-5-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:
L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che i commi 8, 9, 10 e 11 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
"Non sono concesse abbreviazioni di corso".

Gli

articoli 137 e 138, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 1

Art. 137. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 138. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica 1.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia o traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 140, relativo alla scuola di specializzazione in puericultura, è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Non sono concesse abbreviazioni di corso".
Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 271. -
((È creata una scuola di specializzazione in farmacologia. La scuola rilascia i seguenti diplomi:
a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinico-ospedaliera;
c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia))
.
Art. 272. - La scuola ha la durata di quattro anni. I primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diviso nei tre indirizzi previsti: di farmacologia di base, di farmacologia clinico-ospedaliera, di tossicologia. Il numero massimo degli iscritti è fissato a 20 per ciascun anno di corso da ripartire tra i tre indirizzi previsti; l'ammissione alla scuola viene fatta in base ai titoli e ad apposito esame. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire.
Per l'indirizzo di farmacologia di base sono richieste le lauree in medicina e chirurgia, in farmacia, in scienze biologiche e in medicina veterinaria. Per gli indirizzi di farmacologia clinico-ospedaliera e in tossicologia è richiesta la laurea in medicina e chirurgia. Per i laureati in medicina e chirurgia è necessario avere superato l'esame di Stato. Non è ammessa l'abbreviazione del corso.
Art. 273. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) statistica;
3) farmacologia generale;
4) rapporti tra attività e struttura dei medicamenti;
5) introduzione alla farmacologia speciale riferentesi ai diversi organi e apparati;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia cellulare;
7) immunologia;
8) batteriologia;
9) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
10) saggi e dosaggi farmacologici;
11) inglese scientifico.
2° Anno:
1) farmacologia degli enzimi;
2) le sostanze mediatrici delle attività farmacologiche;
3) chemioterapia antibatterica;
4) chemioterapia antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
5) endocrinologia e farmaci ad attività ormonale;
6) neuropsicofarmacologia;
7) principi di tossicologia;
8) elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
9) tecniche fisiche, chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
10) inglese scientifico;
11) nozioni di informatica.
3° Anno:
A) Indirizzo farmacologia di base:
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) neurochimica;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
B) Indirizzo farmacologia clinica ospedaliera:
1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati;
4) clinica e farmacologia clinica delle malattie del ricambio; della insufficienza epatica e delle malattie epatiche; delle malattie endocrine e reumatiche;
5) clinica e farmacologia clinica delle malattie renali, delle malattie cardiocircolatorie, delle arteriosclerosi; delle malattie del sangue e della coagulazione del sangue;
6) clinica e farmacologia clinica delle malattie nervose e neuro muscolari;
7) biodisponibilità dei farmaci;
8) farmacocinetica e biochimica clinica.
C) Indirizzo tossicologia:
1) principi di tossicologia generale;
2) tossicologia da agenti chimici e fisici;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istologia degli stati tossici;
6) epidemiologia.
4° Anno:
A) Indirizzo farmacologia di base:
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento. Incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo;
5) farmacologia preclinica;
6) legislazione in campo di farmaci.
B) Indirizzo farmacologia clinica ospedaliera:
1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi;
2) clinica e farmacologia clinica delle deviazioni del comportamento e delle malattie mentali;
3) clinica e farmacologia clinica delle malattie chirurgiche.
Problemi di farmacologia clinica nella preparazione dell'ammalato chirurgico; nella pratica della anestesia;
4) farmacologia clinica nelle unità coronariche e nei reparti terapia intensiva;
5) farmacologia in età prenatale e perinatale;
6) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.
C) Indirizzo tossicologia:
1) tossicologia speciale;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici;
3) gli additivi alimentari;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) principi di cancerologia e teratogenesi;
6) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
7) uso di farmaci dotati di potere antitossico specifico nei reparti di terapia intensiva;
8) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.
Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici di attualità.
Art. 274 - Frequenza. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.
La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso l'internato.
La frequenza ai corsi e all'internato sono obbligatori.
Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovrà superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.
Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione, che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.
Art. 275. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina tre vice-direttori responsabili dei tre indirizzi.
Art. 276 - Sede di organizzazione della scuola. - Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.
La scuola di specializzazione si avvarrà della collaborazione di altri istituti e delle cliniche universitarie situate presso l'ospedale S. Matteo di Pavia.
Art. 277. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 35