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REGIO DECRETO 29 dicembre 1907, n. DXLVIII (548)

Che stabilisce le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie chimiche e dei medicinali, con sede in Napoli. (0700548R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1908
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1908

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per l'industria e il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;
Veduto il R. decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, col quale venne istituito in Napoli un Collegio di probiviri per le industrie chimiche e dei medicinali, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli e Barra;
Veduto il R. decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, col quale la giurisdizione del suddetto Collegio venne limitata al solo comune di Napoli;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie chimiche e dei medicinali con sede in Napoli e giurisdizione sul territorio del Comune stesso, sono stabilite in una per gli industriali ed una per gli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.