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LEGGE 22 dicembre 1887, n. 5117

Che autorizza il Governo del Re ad applicare sino dal 1° luglio 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che si potranno conchiudere coi Governi di Francia, di Spagna e di Svizzera. (087U5117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-1-1888

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato, sulla base della tariffa generale doganale, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, ad applicare sino al 1° luglio 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che si potranno conchiudere coi Governi di Francia, di Spagna e di Svizzera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

Crispi.
B. Grimaldi.
A. Magliani.
B. Brin.

Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.