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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2088

Che applica, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 865, al posto occupato dal funzionario del tesoro, comandato come ispettore di cassa presso l'Intendenza generate dell'esercito. (017U2088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1918
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-1-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'art. 4 del regolamento sul servizio di cassa in guerra approvato con R. decreto 4 marzo 1915, n. 369;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pel posto occupato dal funzionario dell'Amministrazione del tesoro comandato in qualità di ispettore di cassa presso l'Intendenza generale dell'esercito sono applicabili, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 865.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Alfieri.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.