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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 dicembre 1917, n. 2073

Relativo alla misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (017U2073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1918)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  31-8-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 30 novembre 1917;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura del contributo per l'esercizio 1918, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in lire sei e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1082 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del contributo per l'esercizio 1918, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527 e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, viene elevata a lire sette per tonnellata di zolfo in luogo di lire sei e centesimi cinquanta di cui all'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917, n. 2073".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo totale di L. 7 per tonnellata, fissato come sopra, a partire dal 1° agosto 1918. Alla riscossione della differenza fra il nuovo contributo di L. 7 e quello effettivamente incassato dalle ferrovie dello Stato nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1918, provvederà il Consorzio solfifero siciliano mediante trattenuta sulle somme da esso dovute per qualsiasi titolo ai debitori della medesima differenza".