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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2069

Che dichiara il comune di Ventimiglia di terza classe, agli effetti del dazio di consumo fissandone il relativo canone annuo. (017U2069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1918
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le deliberazioni 23 ottobre e 11 dicembre 1915, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 giugno 1916 e con le quali il Consiglio comunale di Ventimiglia in provincia di Porto Maurizio, stabiliva di domandare il passaggio del Comune dalla IV alla III classe agli effetti del dazio consumo, obbligandosi a corrispondere il dovuto aumento del canone daziario;
Visti gli articoli 2, 3 e 87 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e 2 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455;
Visto le tabelle di classificazione e qualificazione dei Comuni, approvate coi RR. decreti 22 luglio 1870, numero 5781, e 23 novembre 1885, n. 3542 (serie III);
Vista la statistica ufficiale del censimento al 10 giugno 1911, pubblicata dal Ministero dell'industria, dalla quale risulta che la popolazione agglomerata del centro principale di detto Comune è superiore agli 8000 abitanti;
Vista la tabella approvata con R. decreto 15 dicembre 1910, n. 882, nella quale il canone daziario assegnato al comune di Ventimiglia è stabilito in annue L. 19,614.94;
Visto il Nostro decreto 30 aprile 1916, n. 537, i cui effetti vennero prorogati a tutto l'anno in cui sarà pubblicata la pace, giusta il successivo Nostro decreto 9 dicembre 1917, n. 1972, e col quale, à sensi dell'art. 2 del precedente Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1549, il canone assegnato al Comune suddetto venne elevato da L. 19.614,94 a L. 19.749,52;
Visto il Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1292, col quale, in seguito alla limitazione del consumo delle carni il detto canone di L. 19.749,52 fu ridotto a L. 15.207,28 a decorrere dal 1° gennaio 1917 e fino a due mesi dopo la conclusione della pace;
Vista la decisione della Commissione centrale del dazio consumo in data 13 dicembre 1917 emessa ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 87, 88 e 110 del testo unico delle leggi daziarie sopraindicate;
Considerato che con tale decisione la prefata Commissione ha stabilito in L. 7220,54, l'aumento dovuto al comune di Ventimiglia per effetto del suo passaggio alla classe superiore;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il comune di Ventimiglia in provincia di Porto Maurizio, in conformità alle sopraindicate deliberazioni consiliari è dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.