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REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2558

Approvazione della Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921). (025U2558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1926
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  10-3-1926

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 585;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la pubblica istruzione, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale nel lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Fedele -
Rocco - Volpi - Di Scalea.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 185. - Coop.