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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. 1185

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-9-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli da 918 a 998, relativi ai corsi di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di ingegneria, sono sostituiti dai seguenti:

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di specializzazione in ingegneria del traffico

Art. 918. - Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in "ingegneria del traffico", al fine di preparare tecnici specializzati alla risoluzione di problemi inerenti alla circolazione dei mezzi di trasporto su strada.
Art. 919. - Il corso ha la durata di un anno; è diretto da un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.
Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti costitutivi di cui all'articolo 922.
Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i libri docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alla nomina provvede il rettore.
Art. 920. - Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria e in architettura.
Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 921. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 922. - Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono in costitutivi e monografici.
Gli insegnamenti costitutivi sono:
1) elementi di trasporti:
a) meccanica della locomozione e sistemi di trasporto;
b) caratteristiche della circolazione;
2) regolazione della circolazione;
3) attrezzature viarie:
a) caratteristiche del nastro stradale;
b) svincoli e intersezioni;
4) pianificazione dei trasporti;
5) dinamica urbanistica:
a) elementi di tecnica urbanistica;
b) organizzazione dinamica del territorio;
6) applicazione e progetti.
Gli insegnamenti monografici sono:
1) complementi di matematica;
2) tecnica della sicurezza stradale;
3) problemi economici.
Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica.
Il consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.
Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esame di gruppo con voti separati.
Gli insegnamenti possono venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimenti e situazioni stradali di particolare interesse.
Il consiglio del corso può esonerare dall'obbligo di frequenza di una o più delle parti indicate don a) dei corsi di elementi di trasporti e di dinamica urbanistica quegli iscritti che nei corsi normali di laurea avessero già frequentato con profitto materie comprendenti detti argomenti.
Art. 923. - È data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del consiglio, di sottoporre al consiglio delle facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 924. - Per la validità del corso gli iscritti debbono superare tutti gli esami degli insegnamenti costitutivi e quelli di gruppo relativi agli insegnamenti monografici nonché redigere un progetto od uno studio su argomenti attinenti alle materie di insegnamento da presentare e discutere dinanzi ad una commissione composta dai docenti degli insegnamenti costitutivi e presieduta dal direttore del corso.
In caso di necessità il direttore del corso può chiamare a far parte della commissione docenti dei corsi monografici in sostituzione di docenti dei corsi costitutivi. L'ammissione alla discussione del lavoro finale è subordinata all'aver superato tutti gli esami speciali.
Il giudizio sugli esami speciali deve essere espresso in trentesimi, quello sull'esame finale in centesimi.
Ogni esame fallito può essere ripetuto una sola volta.
Art. 925. - Agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Art. 926. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse, contributi generali e per esercitazioni nella misura che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della facoltà udito il direttore del corso.
Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare
Art. 927. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di perfezionamento in "ingegneria nucleare".
Il corso consiste in insegnamenti avanzati sui reattori nucleari e si prefigge lo scopo di approfondire la conoscenza dei sistemi nucleari, anche di nuova concezione, per la produzione di energia.
Art. 928. - Il corso ha la durata di un anno. Il corso è diretto da un professore ordinario della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.
Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 931.
Art. 929. - Al corso di perfezionamento sono ammessi i laureati, presso le università italiane o straniere, in ingegneria nucleare.
Sono altresì ammessi al corso ingegneri non nucleari laureati in università italiane o straniere previo esame di ammissione, secondo modalità stabilite annualmente dal consiglio del corso, allo scopo di accertare la preparazione dei candidati sui fondamenti dell'ingegneria nucleare. Il consiglio del corso delibera tempestivamente l'inizio delle lezioni, il numero massimo degli iscritti, nonché il numero minimo degli iscritti affinchè esse abbiano luogo.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 930. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 931. - Gli insegnamenti impartiti nel corso di perfezionamento di ingegneria nucleare sono i seguenti:
1) complementi di neutronica;
2) complementi di teoria del reattore;
3) complementi di termotecnica del reattore;
4) ingegneria del reattore;
5) complementi del ciclo del combustibile nucleare;
6) tecnologie avanzate dei materiali;
7) complementi di strumentazione e controllo;
8) complementi di radioprotezione;
9) complementi di sicurezza nucleare;
10) complementi di energetica;
11) fisica dei plasmi;
12) teoria dei reattori a fusione;
13) elementi di economia degli impianti nucleari.
Il consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati; stabilisce altresì quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni.
Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti.
Art. 932. - È data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del consiglio, di sottoporre al consiglio della facoltà proposte di variazioni che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 933. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, fra i liberi docenti e fra gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso altra facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.
Art. 934. - Per la validità del corso di perfezionamento e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 935, gli iscritti dovranno superare gli esami in almeno sette dei tredici insegnamenti elencati nell'art. 931 e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento prescelte.
Il progetto o studio finale verrà discusso alla presenza di una commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso stesso.
Art. 935. - Agli iscritti al corso di perfezionamento che abbiano superato il numero di esami di cui all'art. 934 ed ottenuta l'idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Art. 936. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi generali e per esercitazioni nella misura che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della facoltà, udito il direttore del corso.
Corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici
Art. 937. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'automatica e dell'informatica.
Art. 938. - Il corso ha la durata di un anno. È direttore del corso un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà. Il consiglio direttivo del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.
Art. 939. - Per l'ammissione al corso è richiesta la laurea in una università italiana o straniera. L'ammissione è comunque effettuata per titoli e/o per esami secondo modalità stabilite annualmente dal consiglio del corso, in modo da accertare la preparazione dei candidati nei fondamenti dell'automatica o dell'informatica.
Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 940. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 941.- Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel successivo articolo o insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali.
I piani di studio sono sottoposti all'approvazione del consiglio del corso; verrà attribuita anche in base ai titoli e/o agli esami che hanno consentito l'ammissione al corso.
Art. 942. - Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi potranno essere suddivisi in due insegnamenti semestrali da svolgersi nell'arco dell'anno accademico. Di anno in anno il consiglio del corso potrà deliberare l'attivazione di uno solo dei semestri in cui questi ultimi sono suddivisi.
Gli insegnamenti sono:
1) analisi funzionale;
2) analisi e progettazione dei sistemi informativi;
3) automazione degli impianti industriali;
4) azionamenti industriali;
5) complementi di impianti di elaborazione dei dati;
6) complementi di ricerca operativa;
7) complementi di sistemi formali;
8) controlli industriali;
9) ingegneria del software;
10) metodi numerici di ottimizzazione;
11) modellistica e controllo di sistemi socio-economici;
12) progettazione assistita dal calcolatore;
13) seminari di controlli e di calcolatori;
14) sintesi dei sistemi di controllo;
15) sistemi operativi;
16) sistemi organizzativi e gestionali;
17) sistemi di elaborazione distribuita;
18) strumentazione industriale;
19) tecniche digitali di interfaccia;
20) tecniche di simulazione e modelli di processi industriali;
21) teoria dei sistemi non lineari;
22) teoria dei sistemi stocastici;
23) teoria della stima e dell'identificazione;
24) teoria della misura e processi stocastici;
25) teoria dell'ottimizzazione.
Il consiglio del corso, ove lo ritenga opportuno, potrà organizzare anno per anno seminari propedeutici allo svolgimento degli insegnamenti suddetti.
Art. 943. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 944. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 945 ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.
Art. 945. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Corso di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane
Art. 946. - Presso la facoltà di ingegneria di Roma è istituito un corso di specializzazione in "pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane".
Il corso ha il fine di integrare e specializzare la preparazione universitaria soprattutto attraverso l'esame di situazioni concrete e lo studio degli strumenti applicativi, mettendo in particolare evidenza le possibilità offerte dalle più recenti tecniche quali la sistemistica.
Art. 947. - Direttore del corso è un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà, per un triennio.
Il consiglio del corso è costituito dal direttore e da tutti i docenti degli insegnamenti.
Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo costituita dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti o gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso, inoltre, potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà; le nomine degli insegnanti vengono effettuate dal rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 948. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria edile ed in architettura; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno le date di inizio e di svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio per quei laureati che non abbiano sostenuto almeno un esame di urbanistica.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 949. - Il corso ha la durata di un anno. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi, con riferimento al contenuto, in insegnamenti generali e in insegnamenti speciali.
Ai fini della formazione del piano di studi di cui al successivo art. 951 gli insegnamenti sono suddivisi in obbligatori e facoltativi, come precisato nell'elenco seguente. Tutti gli insegnamenti generali sono obbligatori. La durata dei corsi viene fissata anno per anno dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze del corso.
È inoltre facoltà del consiglio del corso, per motivate esigenze organizzative, di stabilire prima dell'inizio di ogni singolo corso la eventuale sospensione di uno o più insegnamenti facoltativi.
Gli insegnamenti del corso sono:
Insegnamenti generali:
a-1) fenomenologia delle grandi concentrazioni urbane (obbligatorio);
a-2) urbanesimo e pianificazione (obbligatorio);
a-3) fondamenti di pianificazione urbanistica (obbligatorio);
a-4) fondamenti di teoria dei sistemi (obbligatorio).
Insegnamenti speciali:
b-1) analisi funzionale e distributiva degli insediamenti (facoltativo);
b-2) mobilità urbana e trasporti (obbligatorio);
b-3) morfologia del territorio e forma urbana (facoltativo);
b-4) difesa dell'ambiente (facoltativo);
b-5) dinamica del tempo libero e del turismo (facoltativo);
b-6) elementi di economia del territorio (obbligatorio);
b-7) gestione dei complessi urbani (facoltativo);
b-8) igiene applicata alle aree urbane (facoltativo);
b-9) elementi di psicologia e di sociologia urbana (facoltativo);
b-10) ingegneria dei sistemi urbani (facoltativo).
Art. 950. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 951. - Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel precedente articolo o, eventualmente, di materie insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.
Art. 952. - Per la validità del corso, cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 953, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.
Art. 953. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito verrà rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Art. 954. - Il consiglio del corso potrà ammettere al corso stesso, in qualità di uditori, allievi non in possesso dei titoli di cui al precedente art. 348.
Tali allievi saranno esonerati dal sostenere gli esami. Ad essi il direttore del corso rilascerà un attestato di frequenza.
Corso di specializzazione in conduzione industriale
Art. 955. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in conduzione industriale per la formazione di esperti in impianti industriali e direzione di imprese.
Art. 956. - Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso un professore della facoltà nominato dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà.
Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.
Art: 957. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per le ammissioni, nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 958. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso.
Art. 959. - Il consiglio del corso stabilisce di anno in anno la durata di ciascuno degli insegnamenti.
Art. 960. - Sono insegnamenti del corso di specializzazione:
1) tecnica ed economia degli impianti industriali;
2) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza;
3) insediamento industriale e impostazione strutturale dei processi produttivi;
4) affidabilità e manutenzione degli impianti;
5) tecnica ed economia delle fonti energetiche;
6) ecologia per gli impianti industriali;
7) impianti ausiliari;
8) programmazione ed organizzazione della produzione;
9) struttura degli impianti industriali ed elementi di progettazione;
altri insegnamenti monografici secondo deliberazioni del consiglio del corso.
Gli insegnamenti comprendono attività integrative quali conferenze, visite ad impianti, seminari.
Art. 961. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 962. - Per la validità del corso, e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso, da lui presieduta.
Art. 963. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Corso di specializzazione in bioingegneria
Art. 964. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione di bioingegneria al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la soluzione dei problemi interdisciplinari inerenti l'intervento dell'ingegneria nella medicina.
Art. 965. - Il corso ha la durata di un anno ed è suddiviso in due semestri; è direttore del corso un professore della facoltà, nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.
Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.
Art. 966. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio dello svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio sui fondamenti di controlli automatici e di calcolatori per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame su tali materie o su materie equivalenti.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 967. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 968. - Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un semestre ed avranno durata variabile da 45 a 60 ore di lezione.
Art. 969. - Sono insegnamenti del primo semestre:
1) principi di biologia e anatomia;
2) fisio-patologia;
3) biomeccanica;
4) fluidodinamica fisiologica;
5) strumentazione e misure biomediche.
Art. 970. - Sono insegnamenti del secondo semestre:
1) modellistica dei sistemi fisiologici;
2) organi artificiali;
3) sistemi uomo-macchina;
4) automazione del sistema ospedale;
5) principi di gestione del sistema sanitario.
Art. 971. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 972. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami di tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelto dal direttore del corso e da lui presieduta.
Art. 973. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato
Art. 974. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la teoria e le applicazioni dell'elettromagnetismo.
Art. 975. - Il corso ha la durata di un anno, è direttore del corso un professore della facoltà nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.
Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.
Art. 976. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 977. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.
Art. 978. - Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un anno accademico ed avranno durata variabile da 30 a 50 ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso.
Art. 979. - Sono insegnamenti del corso di specializzazione:
1) circuiti a microonde;
2) diffrazione elettromagnetica;
3) elettrodinamica dei mezzi in movimento;
4) fenomeni di interazione del campo e.m. ed applicazioni;
5) metodi numerici per la risoluzione dei problemi e.m.;
6) radiometereologia;
7) radiopropagazione;
8) tecniche delle misure elettromagnetiche;
9) tecnica di progettazione delle antenne;
10) tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
11) tecniche elettromagnetiche applicate alla bioingegneria;
12) tecniche ottiche nell'elettromagnetismo;
13) teoria delle antenne;
14) teoria ed applicazioni della propagazione in mezzi anisotropi.
Art. 980. - Ogni allievo propone un proprio piano di studi, contenente almeno sei degli insegnamenti di cui all'articolo precedente.
Il piano di studi deve essere approvato dal consiglio del corso.
Inoltre, il consiglio del corso, esaminato il curriculum di ciascun allievo ed il suo piano di studi, potrà consigliare la frequenza di uno o più dei seguenti corsi ufficiali della facoltà:
1) antenne e propagazione;
2) campi elettromagnetici e circuiti;
3) microonde.
Art. 981. Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 982. - Per la validità del corso, e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente, ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti del suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.
Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta.
Art. 983. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.
Corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e
progettazione delle strutture
Art. 984. - Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture al fine di preparare tecnici specializzati nella risoluzione di problemi inerenti alla ricerca e alla progettazione strutturale.
Art. 985. - Il corso ha la durata di un anno, esso è diretto da un professore della facoltà nominato dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà, per la durata di tre anni.
Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 987.
Art. 986. - Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria ed in architettura.
Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e le norme per l'ammissione nonché il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.
Art. 987. - Gli insegnamenti previsti nel corso sono i seguenti:
Gruppo I: Matematica e fisica matematica:
1) I.1: complementi di analisi numerica e programmazione;
2) I.2: complementi di meccanica dei solidi;
3) I.3: elementi di aerodinamica applicata;
4) I.4: elementi di analisi funzionale.
Gruppo II: Problemi teorici generali:
5) II.1: complementi di teoria delle strutture;
6) II.2: dinamica delle strutture;
7) II.3: geotecnica teorica;
8) II.4: problemi speciali di scienza delle costruzioni;
9) II.5: sicurezza delle strutture;
10) II.6: stabilità delle strutture.
Gruppo III: Problemi teorici applicati ai materiali strutturali:
11) III.1: analisi sperimentale su modelli, strutture e materiali;
12) III.2: complementi di teoria delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
13) III.3: complementi di teoria delle strutture metalliche;
14) III.4: proprietà meccaniche delle terre e sperimentazione geotecnica;
15) III.5: tecnologia dei materiali strutturali.
Gruppo IV: Problemi applicativi:
16) IV.1: materiali e strutture speciali;
17) IV.2: metodi di ottimizzazione nei problemi strutturali;
18) IV.3: strutture in zona sismica;
19) IV.4: tecnica delle fondazioni;
20) IV.5: tecnica delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
21) IV.6: tecnica delle strutture metalliche.
Art. 988. - Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente quali insegnamenti saranno effettivamente attivati, tenendo conto di eventuali preferenze espresse dai futuri allievi e curando la rotazione dei vari insegnamenti nei successivi anni di attività del corso.
È data inoltre facoltà al consiglio del corso, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e di variarne l'elenco degli insegnamenti. Tali variazioni saranno proposte al consiglio di facoltà e saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione del consiglio stesso e degli altri organi competenti.
Art. 989. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà.
Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 990. - Gli allievi del corso dovranno seguire almeno sei insegnamenti fra quelli attivati per l'anno in corso, inseriti in un organico piano di studio individuale preventivamente approvato dal consiglio del corso.
Durante l'anno gli allievi svolgeranno ricerche su argomenti concordati con il consiglio del corso.
Per la validità del corso, cioè per il conseguimento del diploma di cui all'art. 991, gli iscritti dovranno superare gli esami degli insegnamenti prescelti e inoltre discutere i risultati delle suddette ricerche davanti ad una commissione di cinque membri, formata dal direttore e da altri quattro docenti del corso, prescelti dal direttore.
Art. 991. - Agli iscritti che abbiano superato il corso viene rilasciato un diploma di specializzazione in "metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture".
Corso di specializzazione in scienza e tecnologia grafica
Art. 992. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in scienza e tecnologia grafica allo scopo di preparare personale specializzato nelle tecniche, nei procedimenti, nei materiali che interessano l'industria grafica (processi di stampa, di riproduzione, prodotti e macchinario relativo).
Il corso si articola in due diversi indirizzi dedicati prevalentemente l'uno (A) agli impianti ed alle macchine grafiche, alle applicazioni dell'elettronica, alla tecnica grafica, etc., l'altro (B) ai materiali e ai processi chimici e chimico-fisici dell'industria grafica.
Art. 993. - Il corso ha la durata di un anno.
Il direttore del corso è un professore della facoltà, nominato, per un triennio accademico, dal rettore su designazione del consiglio di facoltà.
Il consiglio del corso è formato dal direttore e dai docenti delle varie materie.
Art. 994. - Al corso sono ammessi, per l'indirizzo (A), i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, e, per l'indirizzo (B), i laureati in chimica e in chimica industriale.
Il consiglio del corso potrà ammettere, come uditori, tecnici di industrie grafiche in possesso dei necessari requisiti per poter trarre profitto dalla frequenza.
Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti, le norme per l'ammissione.
Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 995. - Il corso prevede oltre agli insegnamenti teorici sotto riportati, conferenze ed esercitazioni pratiche.
Insegnamenti comuni ai due indirizzi:
1) tipologia e tecnologia grafica;
2) impianti e macchine grafiche I;
3) materiali per l'industria grafica I;
4) sicurezza del lavoro e igiene nell'industria grafica;
5) legislazione riguardante l'industria grafica;
6) organizzazione industriale.
Insegnamenti complementari per l'indirizzo A:
7) impianti e macchine grafiche II;
8) problemi di esercizio delle macchine grafiche;
9) elementi di automazione applicata alla tecnografia.
Insegnamenti complementari per l'indirizzo B:
10) materiali per l'industria grafica II;
11) analisi e controlli su materiali per l'industria grafica.
Art. 996. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso che può sceglierli tra professori, assistenti, tecnici dell'industria, professionisti di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. In caso di avviamento del corso tali proposte saranno preparate da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà.
Le proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.
Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico.
Art. 997. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 998 ciascun iscritto dovrà frequentare le lezioni e le esercitazioni e superare gli esami negli insegnamenti seguiti e dovrà inoltre svolgere uno studio di carattere teorico o sperimentale su materia degli insegnamenti. Tale elaborato sarà discusso davanti ad una commissione dei docenti del corso presieduta dal direttore del corso medesimo.
Art. 998. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per lo studio personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981

Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 253