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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 880

Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici Impiegati perseguitati per motivi politici dai cessato regime.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  27-2-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina per l'aeronautica, e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli effetti economici delle riassunzioni dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali decorrono dal 1° gennaio 1944, se siano state disposte, di ufficio o su domanda, anteriormente alla data del presente decreto o se vi si debba provvedere in base alle domande già presentate a questa data.
Negli altri casi essi decorrono da sei mesi prima della data di presentazione della domanda di riassunzione, o da sei mesi prima della data del provvedimento che la dispone, se non venga presentata la domanda.
Il trattamento di quiescenza concesso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha effetto dai 1° gennaio 1944.