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LEGGE 18 novembre 1999, n. 436

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1999
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona
1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
4. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è il seguente:
"Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".