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REGIO DECRETO-LEGGE 31 luglio 1943, n. 687

Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso. (043U0687)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-8-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, col quale fu approvato il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 26 settembre 1930, concernente la concessione della Bandiera Nazionale al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente la costituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno; esso fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza insieme all'Arma dei carabinieri Reali.
Sulla uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.