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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1950, n. 1231

Riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione Città di Udine per l'8° Reggimento Alpini", con sede in Tolmezzo (Udine).

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-3-1951

Art. 1

N.
1231. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della "Fondazione Città di Udine per l'8° Reggimento Alpini", con sede in Tolmezzo (Udine), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951