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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2019, n. 70

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato. (19G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2019
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-8-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 23;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 18 giugno 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il Presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega; ove delegato, lo sostituisce altresì nella presidenza di una o più adunanze o udienze delle Sezioni riunite o della Sezione giurisdizionale.
2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.
3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
4. Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione per un'udienza o adunanza il numero di consiglieri o di componenti necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
5. Su richiesta del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, qualora ne riscontri l'esigenza in esito a una valutazione comparativa delle esigenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa, può disporre l'applicazione presso quest'ultimo, per non oltre un anno rinnovabile una volta, di un ulteriore consigliere di Stato, che è collocato fuori ruolo ai sensi del comma 3 per la durata dell'applicazione e senza ricopertura del posto lasciato libero al Consiglio di Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Stefani, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Salvini, Ministro dell'interno

Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 23 e 43:
«Art. 23. - Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.».
«Art. 43. - Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.».
- Il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2004, n. 10.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117, S.O. Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 13:
«Art. 13. - Il Consiglio di Presidenza:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 31;
5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.
Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il Consiglio di amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 . Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.».
- Il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158.
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 12:
«Art. 12. - Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.
Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.».