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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018, n. 140

Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2022)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-1-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto l'articolo 40, comma 2, lettera e), della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG (Classification of the functions of government) e alla classificazione economica di terzo livello;
Visto l'articolo 40, comma 2, lettera n), della legge n. 196 del 2009, che prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 8, che ha introdotto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009;
Visto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 3, il quale affida ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della struttura contabile ai fini dell'adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato della contabilità integrata;
Visto il comma 4 del richiamato articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della medesima legge n.196 del 2009;
Visto l'articolo 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 2, il quale individua negli Uffici centrali del bilancio e nelle Ragionerie Territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili» e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche sia svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;
Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 1/2017/Cons. nell'adunanza a Sezioni riunite del 29 novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1719/18, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 giugno 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e denominazioni
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) amministrazioni centrali dello Stato: le amministrazioni, incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) piano dei conti integrato: elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, basato su una struttura gerarchica a più livelli in grado di consentire la rilevazione degli eventi gestionali e di evidenziare, attraverso l'utilizzo dei principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali;
d) livelli dell'articolazione del piano dei conti: strutture classificatorie con livelli gerarchici successivi esplicative della natura finanziaria ed economico-patrimoniale delle transazioni contabili elementari riconducibili alle unità elementari di bilancio;
e) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livelli base della struttura classificatoria gerarchica necessari per le registrazioni degli eventi gestionali sul sistema integrato delle scritture contabili;
f) voce del piano dei conti: voce contabile di riferimento che corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti;
g) contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli eventi gestionali classificati al livello di ciascuna voce elementare del piano dei conti, in base alle scritture contabili di natura finanziaria, economico-patrimoniale, comprese le scritture di integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti;
h) sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;
i) transazione contabile elementare: ogni evento gestionale oggetto delle registrazioni contabili nell'ambito delle finalità delle amministrazioni centrali dello Stato posto in essere dai soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilità integrata.
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
(Omissis).».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. (Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 90 del 2016:
«Art. 8 (Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato). - 1.
Dopo l'art. 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti: Art. 38-bis. (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica.
Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.
Art. 38-ter (Piano dei conti integrato). - 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all'art. 38-bis, persegue le seguenti finalità:
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.
Art. 38-quater (Transazione contabile elementare e sua codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 38-quinquies (Adeguamento SIOPE). - 1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.
Art. 38-sexies (Sperimentazione). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'art. 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'art. 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011:
«Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'art. 2, comma 2, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3 è redatta in conformità a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformità con quanto stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attività similare, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono essere adottati.».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):
«Art. 6 (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 5. (Omissis).
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011:
«Art. 3 (Organi di controllo). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali del bilancio, l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema delle ragionerie.
3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza.
4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attività di controllo degli atti di cui all'art. 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'art. 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.
5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche organizzate su base interprovinciale o interregionale sono sottoposti all'ufficio di controllo territorialmente competente rispetto alla sede dell'ufficio che ha adottato l'atto. Per particolari e motivate esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato può essere stabilita una diversa competenza territoriale.
6. Il controllo sui decreti interministeriali è svolto dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il decreto produce effetti finanziari.
7. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici è svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli articoli 19, e seguenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 recante «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2013, n. 279, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge di semplificazione 2001):
«Art. 13 (Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della citata legge n. 196 del 2009 è riportato nelle Note alle premesse.
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 è riportato nelle Note alle premesse.