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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2132

Che proroga a lutto il 30 giugno 1018 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, circa la temporanea abolizione del dazio sul grano ed altri cereali, e quelli del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664, che estendeva tale abolizione al semolino. (017U2132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1918
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, commerciò e lavoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1918 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664, con cui l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Meda - Nitti -

R. Bianchi - Miliani -
Ciuffelli.

Visto, II guardasigilli: Sacchi.