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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1917, n. 2099

Che aumenta, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la gratificazione ai condannati e conseguentemente la quota, che dai medesimi può essere spesa per sopravitto. (017U2099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/1927)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-10-1927
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo dei Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto la legge sula riforma penitenziaria del 14 luglio 1889, n. 6165 (sez. 3ª);

Visto il R. decreto 1ª febbraio 1891, n. 260, con cui si approva il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 120 con cui furono modificati taluni articoli di detto regolamento;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente de Consiglio de ministri, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia o dei culti, e con i ministri segretari di Stato per le finanze ed il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la gratificazione ai condannati lavoranti, già aumentata con il R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 120, è ancora elevata di un decimo, ed in relazione a detto aumento è altresì accresciuta di centesimi dieci la quota, che ciascun di essi è autorizzato a spendere per sopravitto, a norma dello stesso regio decreto.
(1) (2)
((3))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 10 giugno 1926, n. 1043 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, con la quale è stata aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1569 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, con la quale è stata aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-1927".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1642 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, con la quale è stata aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-1928".