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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2082

Che per la durata della guerra, e fino ad un anno successivo a quello della conclusione della pace, autorizza le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pietà a defalcare dall'ammontare complessivo dei depositi una somma uguale a quella dei buoni del tesoro di loro proprietà. (017U2082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1918
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e 4 maggio 1898, n. 169;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro dell'interno e col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per la durata della guerra e fino all'anno successivo a quello in cui sarà conclusa la pace, le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, in deroga agli articoli 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, e agli effetti della determinazione della proporzione tra la massa di rispetto e l'ammontare complessivo dei depositi, possono defalcare dall'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo una somma eguale a quella dei buoni del tesoro ordinari triennali o quinquennali di loro proprietà, risultante dall'inventario al 31 dicembre di ciascun anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Ciuffelli - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.