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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 444

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2018)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-12-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere a) e b);
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)
1. Sono attribuite agli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Il Dipartimento è costituito da una segreteria alle dirette dipendenze del Direttore Generale e da uffici centrali organizzati secondo criteri di omogeneità, di competenza organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento.
3. Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione e aggiornamento del personale, all'ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e servizi, agli studi, ricerche, legislazione e automazione.
4. Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono deter- minate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono attribuite ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
Il testo degli articoli 30, comma 4, lettere a) e b), e 28 è il seguente:
"Art. 30 (Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).
(Omissis).
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalità previste dall'art. 32, nonché attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;
b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;
(Omissis)".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".